APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2023

Pubblicato il 19 luglio 2023 • Ambiente

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4 e all’art. 50 comma 5;

VISTA La D.G.R. Lazio n. 270 del 15/05/2020 del nuovo Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R.L. n. 72 del 04/06/2020, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio e fine ottobre;;

VISTA la comunicazione della Prefettura di Roma prot. 10838 del 29/05/2023, ad oggetto “Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti” veniva inviato schema di ordinanza sindacale per l’attuazione della campagna AIB 2023 e si trasmetteva la nota  dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile, con la quale, nelle more di attuazione del nuovo PAB 2023-2025, si davano indicazioni sulla permanenza delle norme del Piano 2020-2022, richiamando quanto trasmesso il 10 maggio 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la campagna estiva antincendio boschivo 2023;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera C) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Capo I del Titolo VIII della legge regionale forestale n. 39/2002 (Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);

VISTO il Regolamento n. 7/2005, di attuazione della Legge forestale Lazio n. 39/2002;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"

VISTO il R.D. no 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSTATATO che, in particolare nel periodo di massimo rischio di incendi boschivi che va dal 15 giugno fino al 30 settembre, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di in-terfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
contemplate
ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 del 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale n. 39 del 2002, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e 10 immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
a.    accendere fuochi di ogni genere;
b.    far brillare mine o usare esplosivi;
c.    usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
d.    usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in con-trasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e.    fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
f.    esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
g.    transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vi-genti;


ORDINA

1)    Divieti 
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio: dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richia-mata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia è tassativamente vietato:
a.    accendere fuochi di ogni genere;
b.    far brillare mine o usare esplosivi;
c.    usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
d.    usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in con-trasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e.    aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
f.    fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di in-cendio;
g.    esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h.    fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
i.    transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vi-genti;
j.    mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
Alla Società di gestione dei servizi idrici, all’Ente gestore della Città Metropolitana di Roma Capitale al Consorzio di Bonifica della Pianura Pontina, Alla Società TERNA di Gestione dell’elettrodotto dell’Alta Tensione e all’ENEL, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza e di servitù attiva (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di at-traversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in pros-simità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di pro-tezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle suddette infrastrutture dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea me-diante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere 
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia ri-chiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.
Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia mu-nicipale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di manutenzione delle fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque rea-lizzata entro l’inizio del periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale: 15 giugno;

6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive)
I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il peri-metro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

7) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali 
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera, per chiunque svolga attività silvo colturale, agricola e di potatura, il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità che va dal 15 giugno fino al 30 settembre e in un raggio inferiore a 100 metri dai boschi.

 

8) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, vige il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e confinanti.

 


PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

9) Aree boscate
Ai proprietari, agli affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti resi-denziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da specie erbacee, rovi e ne-cromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

10) Attività turistiche e recettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi, ristoranti e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto di-sposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

11) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti
I gestori di aziende per lo stoccaggio e i1 trattamanto dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell’art. 13 del G.Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

12) Distanza della vegetazione dai fabbricati
Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, come sopra individuata, una fascia di pro-tezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità del fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbat-timento della massa infiammabile.


VIGILANZA E SANZIONI

13) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

 

14) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'ese-cuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

15) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia alla legge e a quanto disposto con Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, approvato ai sensi ai sensi della L.353/2000, con Delibera di Giunta Regionale 15 Maggio 2020, N. 270.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale www.comune.lariano.rm.it,
nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:
    Comando Polizia Municipale;
    Alla Giunta Comunale;
    Ai servizi dell’Ente;
    Parco dei Castelli Romani;
    Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
    Comando Stazione Carabinieri di Lariano;
    Comando Stazione Carabinieri forestali di Velletri;
    Commissariato di Polizia di Stato di Velletri;
    Guardia di Finanza Compagnia di Velletri;
    Polizia Provinciale di Roma Distaccamento di Colleferro;
    Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento Viabilità e Infrastrutture;
    Consorzio di Bonifica della Pianura Pontina;

Inviata per conoscenza a:
    Presidenza Giunta Regione Lazio
    Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Roma;
    Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, Distaccamento di Velletri;
    Comando Provinciale dei Carabinieri 
    Gruppo dei Carabinieri Forestali

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

 


Il Sindaco 
Dott. Francesco Montecuollo   

Ordinanza n. 38 del 06-06-2023
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