APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

Ultima modifica 3 giugno 2022

Ai sensi della Legge regionale n. 39 del 2002, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e 10 immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  1. accendere fuochi di ogni genere;
  2. far brillare mine o usare esplosivi;
  3. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  5. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  6. esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  7. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

In particolare nel periodo di massimo rischio di incendi boschivi che va dal 15 giugno fino al 30 settembre, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

Per ogni informazione in merito contattare il Settore Ambiente: 06.96499.229-232-233

Il Responsabile

 

Ord_Verbale_n. 19 del 30-05-2022
03-06-2022
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