Certificazione iscrizione nelle liste elettorali

Ultima modifica 21 ottobre 2019

L'iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

  • compimento del 18mo anno di età
  • emigrazione o immigrazione da altro Comune
  • perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.

Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previsti gli aggiornamenti delle liste a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni italiani

CERTIFICATI
L’Ufficio Elettorale rilascia :

  • la tessera elettorale
  • certificato attestante il godimento dei diritti politici (può essere richiesto per l’ammissione a concorsi pubblici e può essere sostituito con l’autocertificazione)
  • certificato attestante l’iscrizione nelle liste elettorali (è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa) – Non è mai sostituibile con l’autocertificazione

LA TESSERA ELETTORALE

La tessera elettorale è un documento permanente, rilasciato dal Comune di lariano al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali e viene consegnata a domicilio da un incaricato del Comune (agente polizia municipale, messo comunale, ecc).

Nel caso di cambio di residenza in altro Comune la tessera, precedentemente rilasciata dal Comune di Asti, dovrà essere consegnata al Comune di nuova residenza, ricevendone in cambio una nuova.

Nel caso di cambio di indirizzo all’interno del Comune, viene inviato al domicilio dell’elettore, per posta, un’etichetta adesiva da apporre nell’apposito riquadro sulla tessera elettorale già in possesso. Se il tagliando viene smarrito sarà necessario rivolgersi all’Ufficio Elettorale che gratuitamente provvedrà a rilasciarne una copia.

Nel caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, viene rilasciato un duplicato della tessera previa domanda e consegna dell’originale deteriorato.
(Il rilascio è immediato presso l’Ufficio Elettorale)

Nel caso di smarrimento l’elettore può richiedere un duplicato presso l’Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da dichiarazione di smarrimento.
(Il rilascio è immediato presso l’Ufficio Elettorale)

Nel caso di furto l’elettore può richiedere un duplicato presso l’Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Questura).
(Il rilascio è immediato presso l’Ufficio Elettorale)

Nel caso di esaurimento degli spazi destinati al bollo di sezione sul retro della tessera, l'elettore deve recarsi all'ufficio Elettorale per il rilascio di una nuova tessera.

ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, DEI PORTATORI DI HANDICAP E DI COLORO CHE SONO AFFETTI DA GRAVI INFERMITA’

In occasione delle consultazioni elettorali il Comune di Asti, per facilitare il voto degli elettori non deambulanti allestisce alcune sezioni elettorali in edifici presso i quali sono state eliminate le barriere architettoniche.
Gli elettori non deambulanti o minorati nella deambulazione devono tenere presente che la possibilità di esercitare il diritto di voto in una sezione diversa da quella indicata sulla tessera elettorale è subordinata dalla legge alla presentazionre di una attestazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale anche in precedenza per altri scopi, oppure della copia autentica della patente speciale di guida purchè dalla documentazione risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulare.

Gli elettori fisicamente impediti: ciechi, amputati alle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità, che per l’esercizio del voto necessitano dell’assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia, possono presentare richiesta all’ufficio elettorale, corredata da relativa documentazione, per ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione da parte dello stesso Comune di un simbolo/codice sulla tessera elettorale.

E’ previsto l’intervento di un accompagnatore in cabina anche per quegli elettori affetti da gravi infermità riconducibili al movimento degli arti superiori tali da non consentire l’autonoma espressione del voto.
Qualora l’impedimento non sia evidente, esso può essere dimostrato con certificato medico, che deve essere rilasciato gratuitamente, dal funzionario medico del Servizio di Medicina Legale di Via Baracca n. 6.

DIRITTO DI VOTO PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)

ELEZIONI POLITICHE E REFERENDARIE

I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, grazie all’introduzione del VOTO PER CORRISPONDENZA (Legge 27/12/2001 n. 459) possono votare tramire le rappresntanze diplomatiche italiane all’estero per:

- elezione dei rappresentanti al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati (elezioni politiche)
- referendum abrogativi e costituzionali

Il cittadino quindi può votare all’estero per corrispondenza oppure optare per l’esercizio di voto in Italia. Se l’elettore vuole tornare in Italia a votare deve darne comunicazione scritta al proprio Ufficio Consolare entro il 31 dicemnbre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura oppure in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro 10 giorni dall’indizione delle votazioni.

ELEZIONI EUROPEE

Gli elettori residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea possono:

  • votare per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo nelle sezioni elettorali appositamente istituite presso i consolati nel territorio dei Paesi di residenza; i nominativi di questi cittadini devono essere compresi negli elenchi ministeriali degli elettori residenti all’estero. Gli elettori che esercitano il diritto di voto presso i consolati scelgono i rappresentanti al Parlamento Europeo tra i candidati italiani
  • chiedere l’iscrizione nelle liste elettorali nel Paese di residenza; in questo caso votano per i rappresentanti del Parlamento Europeo candidati nel Paese di residenza
  • esercitare il diritto di voto in Italia, presentando apposita domanda al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Gli elettori residenti nei paesi che non fanno parte dell’Unione Europea devono rimpatriare per poter esercitare il diritto di voto.
Il Comune di iscrizione elettorale invia agli elettori una cartolina avviso che indica la data della consultazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
(REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI)

L’elettore residente all’estero deve ritornare in Italia, nel comune di iscrizione elettorale. L’elettore riceve una cartolina avviso che indica la data della consultazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI AL PARLAMENTO EUROPEO
CITTADINI APPARTENENTI AD UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, qualora siano residenti in Italia, possono esercitare nel Comune di residenza il diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo, iscrivendosi in apposita lista aggiunta

occorre presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Asti.
Oltre all'indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) dovranno essere espressamente dichiarati:

  • la cittadinanza;
  • l'attuale residenza nonchè l'indirizzo nello stato di origine;
  • la richiesta di iscrizione nella lista aggiunta;
  • la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto al voto;

l'assenza di un provvedimento giudiziario a carico che comporti, per lo stato d'origine la perdita dell'elettorato attivo.

Presentazione dell’istanza: l’istanza va compilata su apposito modulo disponibile presso il Servizio Elettorale e il sito Web del Comune e può essere presentata:

mediante invio a mezzo fax al numero 0141/399415: per la presentazione occorre allegare una fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento personale.

La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno. Tuttavia, nel corso dell’anno di votazione per le elezioni europee, l’istanza può essere presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione.


RILASCIO DI COPIA DELLE LISTE ELETTORALI

E' ammesso il rilascio di copia delle Liste Elettorali del Comune solo ed esclusivamente su richiesta motivata da dichiarati fini elettorali, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Non è assolutamente consentito l'utilizzo di tali dati per scopi commerciali, di marketing, o qualsiasi altra finalità diversa da quelle sopraindicate.
Il rilascio dovrà essere richiesto all'Ufficio Elettorale Comunale presentando apposita domanda

  • Circolare telegrafica urgentissima Min. interno n. 1 del 8.1.2008. Art. 2, comma 30, della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) – Tenuta e revisione delle liste elettorali.
  • Legge 24.12.2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Articolo 2, comma 30: «Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. ... In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale.»
  • Circolare Miaitse n. 78 del 13.4.2005. Modifiche all’art. 32, 5° e 6° comma del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223, introdotte dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Abolizione delle notifiche al domicilio degli interessati dei provvedimenti concernenti variazioni alle liste elettorali per cambiamento di residenza
  • DLGS 30.6.2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali. Disponibile anche qui.
  • Circolare MIAC n. 178 del 14.11.2001. Istituzione dell’Ufficiale elettorale - articolo 26 della legge 24.11.2000, n. 340.
  • Legge 24.11.2000, n. 340. Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999. Articolo 26. (Istituzione dell’Ufficiale elettorale).
  • DM interno 2 aprile 1998, n. 117. Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.
  • Circolare Min. interno n. 2600/L del 1.2.1986. Istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Anche qui
  • DPR 20.3.1967, n. 223. Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

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  • I certificati per uso candidatura alle elezioni sono esenti da tutti i diritti