Dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento di filiazione
Per rendere dichiarazione di nascita occorre avere compiuto i 16 anni di età, salvo autorizzazione del giudice valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (art. 250 del codice civile, ultimo comma, come modificato dalla legge 10/12/2012 n. 219 in vigore dal 01/01/2013).
La dichiarazione può essere effettuata:
- Da entrambi i genitori congiuntamente (in tal caso al bambino è attribuita sia la paternità che la maternità)
- Dal solo genitore che intende riconoscere il bambino (in tal caso il secondo genitore non sarà nominato né sarà indicato quale genitore del bambino)
Modalità
La dichiarazione puo' essere resa:
- entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura dove e' avvenuta la nascita
- entro dieci giorni dalla nascita presso il comune in cui e' avvenuta la nascita
- entro dieci giorni dalla nascita presso il comune di residenza dei genitori o, in caso di residenza diversa, presso il comune scelto dai genitori (nel caso di comune di residenza del padre, l’atto di nascita sarà trasmesso al comune di residenza della madre per la trascrizione e la successiva iscrizione del bambino in anagrafe)
- se la dichiarazione è resa oltre i dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo.
Documentazione da presentare
- Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
- Documento d'identità in corso di validità.
Informazioni
Il bambino è cittadino italiano dalla nascita se almeno uno dei genitori possiede la cittadinanza italiana.
- L’attribuzione del nome avviene secondo la legge italiana:
- il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale d’anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi (art. 5 legge n. 219 del 10/12/2012 in vigore dall’ 01/01/2013)
- non è consentita l’attribuzione dello stesso nome del padre, di fratello o sorella viventi, di cognomi come nome, di nomi ridicoli o vergognosi
- sono ammessi i nomi stranieri
- al bambino è attribuito il cognome del genitore che rende il riconoscimento e, se riconosciuto da entrambi i genitori congiuntamente, il cognome del padre
Se entrambi i genitori sono stranieri, l' attribuzione del cognome e del nome avviene su dichiarazione degli stessi genitori in base alla legge dello Stato di appartenenza dei genitori.
Chi contattare
Termine di conclusione
- Conclusione tramite silenzio assenso: si
- Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
- 7 gg. x iscrizione anagrafica
Costi per l'utenza
- servizio gratuito