Dichiarazione di residenza cittadini comunitari

Ultima modifica 21 ottobre 2019

Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei 27 paesi membri dell'Unione Europea.

Per familiari si intendono:

  • coniuge;
  • discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
  • ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.

SOGGIORNO IN ITALIA FINO A TRE MESI
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari (anche di cittadinanza non dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I familiari con cittadinanza NON dell'Unione Europea devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto di ingresso se previsto).

SOGGIORNO IN ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30/2007 per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, PER OGNI PERSONA (da esibire in originale):
Oltre a quanto già indicato nella pagina relativa alla richiesta di residenza:

  1. Passaporto valido o carta d'identità nazionale valida per l'espatrio (purché contenente tutte le generalità del richiedente).
  2. Un permesso/carta di soggiorno in corso di validità, oppure attestazione di regolarità del soggiorno rilasciata da altro Comune.
  3. Per la dimostrazione dei rapporti di parentela tra i membri della famiglia serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana; non è possibile dedurre lo stato di familiare dal passaporto o dal permesso di soggiorno.

In mancanza di un valido permesso di soggiorno, è necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione.

Per i lavoratori subordinati:

  1. Documenti comprovanti l'attività lavorativa svolta in Italia (contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga).

Per i lavoratori autonomi:

  1. Iscrizione alla CCIAA o ad Albo professionale;
  2. Partita IVA;
  3. Copia ultima dichiarazione dei redditi.

Per chi non svolge attività lavorativa:

Dimostrazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e va confermata da copia dell'estratto conto del richiedente non anteriore a 7 giorni. Il requisito delle risorse economiche deve essere soddisfatto personalmente dall'interessato. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, che per il 2011 è il seguente:

  • Dichiarante: € 5.424,90
  • Per ogni familiare in più: € 2.712,45
  • Dichiarante + 2 o più figli minori di 14 anni: € 10.849,80 (importo fisso);

Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione, della durata minima di un anno, che copra tutti i rischi sanitari. Sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni, che rispettino i requisiti del D. Lgs. 30/2007. Sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza. Non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.

Per i familiari di cittadini comunitari aventi autonomo diritto di soggiorno:

I familiari comunitari del cittadino dell'Unione (già avente un autonomo diritto di soggiorno) che possono essere iscritti in anagrafe al di fuori dei requisiti sopra esposti sono quelli indicati all'inizio di questa scheda. E' però indispensabile che essi comprovino innanzitutto con idonea documentazione i rapporti di parentela. Inoltre, se il familiare è ascendente o discendente di 21 o più anni, il cittadino ospitante deve dichiarare la vivenza a carico dell'ospitato con dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Nel caso in cui il cittadino comunitario ha titolo autonomo di soggiorno ma non esercita attività lavorativa occorre che l'assicurazione sanitaria sia stipulata per tutti i componenti e che sia domostrato il reddito necessario al sostentamento di tutti i familiari.

Se il familiare è cittadino extracomunitario, è inoltre necessario presentare:

  1. Visto di ingresso sul passaporto
  2. Ricevuta della richiesta del Permesso di soggiorno;
  3. Il cittadino ospitante deve dichiarare e dimostrare la vivenza a carico dell'ospitato

Il genitore comunitario di minore italiano, ai fini della regolarità del soggiorno e della successiva richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica, deve solamente dimostrare il rapporto di filiazione con idonea documentazione.

LA DOCUMENTAZIONE MENZIONATA IN TUTTE LE DIFFERENTI CASISTICHE SOPRA RIPORTATE E' VALIDA PER I CASI PIU' DIFFUSI.

SITUAZIONI PARTICOLARI POTREBBERO RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE DIVERSA O AGGIUNTIVA.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"
  • D.P.R. 223 del 30/08/1989 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
  • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro famigliari di circolare liberamente nel territorio degli stati membri"

Chi contattare

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Termine di conclusione

  • Conclusione tramite silenzio assenso: si
  • Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
  • ENTRO 2 GIORNI ISCRIZIONE PRELIMINARE E 45 GIORNI PER L'ISCRIZIONE DEFINITIVA

Costi per l'utenza

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