Divorzio

Ultima modifica 21 ottobre 2019

In seguito alla separazione personale dei coniugi (consensuale o giudiziale) a richiesta degli stessi, il Tribunale pronuncia la sentenza di scioglimento (nel caso di matrimonio civile) o cessazione degli effetti civili (nel caso di matrimonio concordatario o di matrimonio con altro rito religioso) del matrimonio.

La sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato estero, relativa a matrimonio contratto in Italia o contratto all’estero e trascritto in Italia, può essere riconosciuta efficace in Italia, a condizione che l’ufficiale dello stato civile ne verifichi i requisiti previsti dall'art. 64 legge n. 218/1995 (“Riforma del diritto internazionale privato””) o dal regolamento C.E. n. 2201/2003.

Modalità di richiesta

La sentenza, divenuta definitiva, pronunciata dal Tribunale in Italia, è trasmessa direttamente all’ufficio dello stato civile

Le sentenze di divorzio pronunciate all’ estero, divenute definitive, sono trasmesse dalla autorità diplomatica italiana all'estero o presentate direttamente dagli interessati.

In tutti i casi sopra specificati, la sentenza viene trasmessa al comune dove è stato celebrato il matrimonio o dove è trascritto (matrimonio avvenuto all'estero).

Iter procedura

L'Ufficiale di Stato Civile annota la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ne dà comunicazione, per entrambi gli sposi, all'ufficio anagrafe del Comune di residenza per la variazione dello stato civile da “coniugato” a “già coniugato” ed al comune di nascita per la prescritta annotazione.

Chi contattare

SERVIZI DEMOGRAFICI

Termine di conclusione

  • Conclusione tramite silenzio assenso: si
  • Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
  • 30 giorni per sentenze pronunciate in Italia

Costi per l'utenza

  • servizio gratuito