Modulistica per la domanda di casa popolare
1) Per la partecipazione al concorso gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D.Lgs. 286/1998, art.40, comma 6 e s.m. e i.);
b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal R.R. 2/2000, art. 21, comma 2, modificato dal R.R. 4/2008, art. 1;
d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.
2) I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell’assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.
Ai fini del presente bando si intende per nucleo famigliare, la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo famigliare il convivente “more uxorio”, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo famigliare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge. E’ consentita la partecipazione al concorso per l’assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo famigliare di cui fanno parte, anche ai figli coniugati, ai nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell’assegnazione dell’alloggio, e alle persone sole con almeno un figlio a carico.
In relazione a quanto previsto al precedente punto 1), lettera c) si intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile determinata ai sensi dell’art.13 della legge 27 luglio ‘78 n. 392 (e cioè al netto dei muri perimetrali e di quelli interni) non è inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero dei vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo famigliare. (Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento).
3) Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica relativi al presente bando è determinato, ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 26 giugno 1987 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli assegnatari sono inoltre tenuti per legge a rimborsare integralmente all’Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, ivi comprese le quote di spese generali relative alla erogazione dei servizi stessi nella misura fissata dall’Ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi od al numero di vani convenzionali ciascuno di 14 metri quadrati.
4) La domanda di partecipazione al bando di concorso, in bollo, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve essere redatta su apposito modello fornito dal Comune, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal richiedente e spedita al Comune di Lariano, Piazza Santa Eurosia n°1 – 00076 Lariano (RM), esclusivamente a mezzo di raccomandata postale A.R. senza busta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’inammissibilità. Il timbro apposto dall’Ufficio Postale farà fede del rispetto della data di presentazione della domanda. Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale. Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall’Amministrazione Comunale o su fotocopie del modello stesso.
5) Il presente bando rende inefficacie la graduatoria relativa al vecchio bando approvato con Delib.ne G.C. n. 48 Reg. Gen. del 10/05/07. Non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande. Ai sensi dell’art. 6 del R. R. 20/9/2000 n. 2 e s.m. e i. le graduatorie hanno scadenza semestrale - entro il 31 maggio con riferimento alle domande pervenute entro il 31 dicembre ed entro il 30 novembre con riferimento a quelle pervenute entro il 30 giugno.
I lavoratori emigrati all’estero potranno partecipare per un solo comune e dovranno allegare certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare, a pena l’inammissibilità, alla domanda di concorso.
Di tutte le domande regolarmente presentate viene formata una graduatoria nella quale ciascuna domanda viene collocata secondo il punteggio attribuito a norma dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 2 del 20 Settembre 2000. Delle altre domande verrà formato un elenco degli esclusi nel quale sono indicati i motivi della esclusione.
Avverso l’attribuzione del punteggio, il richiedente potrà presentare opposizione all’Ufficio di segreteria della Commissione Comunale entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell’alloggio.
Qualora la situazione del richiedente subisse modificazioni, il medesimo può, in ogni momento, presentare domanda di aggiornamento della propria collocazione in graduatoria.
Per ogni informazione rivolgersi all'Ufficio ERP del Settore Ambiente e Patrimonio
Tel 06 96499233 Geometra Danilo Palmieri