Unioni Civili
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” pubblicata nulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21.5.2016.
Il 29 luglio è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 29016) avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76", che ha consentito di poter dare attuazione, sia pure in via transitoria al nuovo istituto, fino all’emanazione dei decreti legislativi che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti.
UNIONI CIVILI
al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
La procedura si articola in diversi momenti:
- richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.
Gli Interessati dovranno provvedere a compilare e presentare l'apposito modulo predisposto e scaricabile a fondo pagina, il quale, dopo essere stato sottoscritto da entrambe le parti, dovrà essere protocollato presso l’ufficio Protocollo del Comune di Lariano unitamente alla copia fotostatica dei documenti d’identità.
L’Ufficio di Stato civile fissa un appuntamento per la verbalizzazione della richiesta.
Processo verbale:
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:
- Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge 76/2016;
Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
La costituzione dell’unione:
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Nell’atto di costituzione dell’unione civile, le parti potranno:
- Scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- Scegliere un cognome comune, fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. In tal caso la parte che modifica il cognome può dichiarare all’USC di voler anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune.
Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Lariano, Piazza Santa Eurosia n. 1, nei giorni e orari di ricevimento al pubblico.
Normativa
Legge 20 maggio 2016 n. 76"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
DPCM n. 144 del 23 luglio 2016
Circolare n.15 del 28 luglio 2016 del Ministero dell’Interno
Chi contattare
- Conclusione tramite silenzio assenso: no
- Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Modulistica per il procedimento