Vendita di Liquidazione
Art. 33
Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate, previa comunicazione comprovante le loro cause, al SUAP competente per territorio da effettuarsi almeno venti giorni prima, al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci in caso di:
a) cessazione dell’attività commerciale;
b) cessione dell’azienda ovvero di una o più unità locali in cui è effettuata la vendita di liquidazione;
c) trasferimento in altro locale dell’azienda o di una singola unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
2. Le vendite di liquidazione possono avvenire in qualunque momento dell’anno, ad eccezione di quelle relative alla trasformazione e rinnovo dei locali di vendita, che sono vietate nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione.
3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
La comunicazione per la vendita di liquidazione va presentata al SUAP, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: suap-asproma@pec.it almeno 20 giorni prima.
Legge Regionale n. 22 del 06/11/2019 e successive modificazioni