Vendite Straordinarie

Ultima modifica 28 luglio 2020

Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate, previa comunicazione comprovante le loro cause, al SUAP competente per territorio da effettuarsi almeno venti giorni prima, al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci in caso di:

a) cessazione dell’attività commerciale;

b) cessione dell’azienda ovvero di una o più unità locali in cui è effettuata la vendita di liquidazione;

c) trasferimento in altro locale dell’azienda o di una singola unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di liquidazione possono avvenire in qualunque momento dell’anno, ad eccezione di quelle relative alla trasformazione e rinnovo dei locali di vendita, che sono vietate nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione.

3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.


 

Vendite di fine stagione e vendite promozionali


1. Le vendite di fine stagione, o saldi, riguardano, in particolare, i prodotti di carattere stagionale o di moda, quali, tra gli altri, quelli relativi ai settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, nonché i prodotti sottoposti a rapida evoluzione tecnologica o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dalla data di inizio delle stesse.

2. La Giunta regionale annualmente con propria deliberazione da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle vendite invernali di fine stagione, fissa la data di inizio delle vendite sia per il periodo invernale sia per il periodo estivo. In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l’anno precedente.

3. Nel periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso i magazzini o l’esercizio medesimo, con riferimento alle sole merci oggetto delle vendite stesse.

4. Nelle prime ventiquattro ore dall’inizio delle vendite di fine stagione non si applicano le sanzioni nel caso in cui la merce sia sprovvista di cartellino ai sensi dell’articolo 17, comma 6, purché la stessa sia inserita in un’area in cui sia indicata la percentuale di sconto.

5. Nelle successive ventiquattro ore tutti i capi esposti devono essere muniti del relativo cartellino di sconto.

6. È fatto divieto nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione di effettuare, con ogni mezzo di comunicazione, inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori per proporre condizioni favorevoli di acquisto in data precedente l’inizio di tali vendite.

7. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

8. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo eventuali divieti prescritti dalla legge. Lo svolgimento delle vendite non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo o temporale, tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i medesimi prodotti di cui al comma 1. Il limite dei trenta giorni precedenti alle vendite si intende riferito anche agli outlet di cui all’articolo 32.

8 bis. Per fronteggiare la crisi del sistema economico della Regione causata dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e favorire la ripresa delle attività commerciali e degli acquisti da parte dei consumatori, limitatamente alla stagione estiva 2020, le vendite promozionali possono essere svolte in deroga ai termini di cui ai commi 6 e 8 e le vendite di fine stagione in deroga al termine di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. (1a)

8 ter. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, può stabilire con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che le deroghe di cui al comma 8 bis trovino applicazione per la durata dell’emergenza legata al Covid-19 deliberata a livello statale. (1a)

 

 

 

Tutte le comunicazioni, sia di vendite straordinarie sia vendite sottocosto, devono essere trasmesse allo unico Sportello Unico Attività Produttive SUAP (esclusivamente in modalità telematica previa registrazione sul portale SUAP  http://www.halleyweb.com/c058115_s/zf/index.php/suap, seguendo le istruzioni riportate nella casella INVIO Istanza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata con firma digitale: suap@pec.comune.lariano.rm.it,

Il Responsabile del Procedimento provvede ad effettuare verifiche:

  1. sulle autocertificazioni rese all'interno della Comunicazione ed eventualmente richiedere elementi integrativi e/o sostitutivi;

Le vendite straordinarie sono disciplinate dai seguenti articoli della Legge Regionale n. 22 del 06/11/2019

SEZIONE IV

ART. 33

ART. 34

 

 







Le vendite sottocosto sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218

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SETTORE VII VIGILANZA

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Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

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